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27 Gen

ANCORA ACCOGLIMENTI SULL’ESAME ORALE D’AVVOCATO

E’ del 23 gennaio 2014 l’ordinanza cautelare del Tar Abruzzo in cui un aspirante avvocato impugnava il verbale della prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato redatto presso la Corte d’Appello de l’Aquila.

Il Tar Abruzzo, con Presidente Paolo Passone  e Relatore Alberto Tramaglini, ha accolto la richiesta del giovane praticante avvocato, il quale lamentava che le domande non fossero state estratte a sorte in un bussolotto.

 

Proprio in merito alla presente censura appare significativo segnalare come il TAR Lazio, con ordinanza 3061/13 (r.g. 2284/13), in ipotesi analoga, ha accolto l’istanza cautelare “con onere per l’amministrazione di rinnovare l’esame orale del ricorrente, con commissione in diversa composizione e con estrazione, a cura del candidato, delle domande per l’esame orale” e “a tal proposito fissa un termine per l’esame orale del candidato pari a giorni 90 decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza”.

 

Ed ancora, la tesi sulla necessarietà dell’estrazione delle domande trova pieno conforto nell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quale, in maniera univoca afferma che in tema di svolgimento delle prove orali per l’esame di abilitazione alla professione forense, restando l’obbligatorietà della previa illustrazione delle prove scritte, occorre che i componenti di ciascuna sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova, dalla quale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste” (si veda, TAR Sicilia-Catania, sez. IV, sentenza 11.07.2013 n° 1994; nonché, nello stesso senso T.A.R.  Milano, sez. III, 06/11/2013, Numero: 2433; Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001; T.A.R. Venezia (Veneto), sez. I, 31/01/2012, Numero 99).

 

È anche noto che “la preventiva discussione sulle prove scritte costituisce un momento necessario ed imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico”, ma “di tale adempimento non è stata fatta menzione nel [verbale]. Il che fa ritenere che tale preventiva illustrazione delle prove scritte sia mancata del tutto. Sussistono pertanto i requisiti del vizio di violazione del citato art. 17 bis, comma 3, lettera a, dalla quale scaturisce l'obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, di far sostenere nuovamente al ricorrente la prova orale” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 23/03/2009, n. 525; Cons. Stato Sez. III, 10/01/1995, n. 495).

 

Il Tar ha ritenuto così di rinnovare la prova orale non fissando udienza di discussione del ricorso.

Ultima modifica il Lunedì, 27 Gennaio 2014 18:18