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09 Lug

Rimodulazione del percorso di specializzazione: illegittimo il Regolamento dell'Università di Messina

Il Regolamento dell'Università di Messina, con il quale venivano indicati gli specializzandi che potevano ridurre il loro percorso di specializzazione sulla base della rimodulazione ministeriale dei percorsi, è illegittimo. A dirlo è il TAR Catania che ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia e condannato l'Ateneo al pagamento delle spese processuali.

I fatti. Il 4 febbraio 2015 viene emanato il Decreto interministeriale n. 68, d'intesa fra il MIUR ed il Ministero della salute, con lo scopo di dare attuazione alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica, nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa europea in materia, prevedendo la riorganizzazione di classi e tipologie di corsi di specializzazione medica regolati dall'art. 20, comma 3 ter, del D.lgs 368/1999 e successive modifiche.

La ratio è quella di modificare gli ordinamenti didattici delle SSM, in ottemperanza alla normativa comunitaria e per le esigenze del SSN, finalizzandoli al conseguimento di una piena ed autonoma capacità professionale dello specializzando.

L'obiettivo principale così come dichiarato dal MIUR è la riduzione della spesa pubblica a fronte di minori aumenti di borse legati al maggior numero di laureandi ed al maggior fabbisogno di professionisti in un'ottica di riutilizzo e reinvestimento nel medesimo ambito delle eventuali economie scaturenti dal riordino. Tali norme trovano immediata applicazione anche per chi già sta svolgendo la specializzazione.

Per quanto qui d'interesse, è stata prevista, per gli iscritti alle Scuole, la facoltà di scelta se proseguire con l'attuale corso di studi, oppure optare per il corso di studi riformato che prevede la riduzione del percorso formativo così come previsto dall'allegato del D.M. per ogni area specifica cui afferisce il corso di specializzazione.

Il giudizio. L'Ateneo di Messina interpretava il dettato normativo che "l'opzione può essere esercitata dagli specializzandi al 1°, 2°, 3° anno di corso immatricolati negli aa. aa. 2011/12, 2012/13, 2013/14", modificando de facto il precedente avviso del 27 febbraio 2015 e disattendendo il chiaro disposto normativo e regolamentare del D.M. che nulla dispone circa l'ulteriore criterio dell'immatricolazione.

Sulla base di tale illogica interpretazione venivano di fatto esclusi tutti gli specializzandi che avevano, per qualsiasi ragione, congelato legittimamente il loro percorso e, pur essendosi immatricolati prima del 2011, stanno ancora frequentando anni antecedenti all'ultimo.

Secondo il T.A.R. Catania "il Collegio è, dunque, dell'avviso che il provvedimento di diniego impugnato sia illegittimo, non tenendo conto della sospensione di un anno della carriera scolastica della ricorrente e della sua riammissione a frequentare il primo anno di specialità, con conseguente diritto di quest'ultima a esercitare, ai sensi degli artt. 20, comma 3 ter, del d.lgs. n. 368/1999 e 6, comma 3 ter, del D.I. n. 68/2015, il diritto di opzione per cui è causa, in quanto spettante a tutti "gli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo corso", con esclusione soltanto di "coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015".

 T.A.R. Catania, Sez. I, 25 giugno 2015, 1749

Ultima modifica il Giovedì, 09 Luglio 2015 09:36