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Good news » Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
15 Dic

Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria. In evidenza

  • Scritto da  Redazione
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Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.

Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative. Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali).  Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività della tutela (potenzialmente più “satisfattiva” rispetto al mero vizio motivazionale). La Sezione rimette all’Adunanza Plenaria tre questioni di sistema: i) se l’assorbimento “non consentito” possa integrare nullità della sentenza per omesso esame; ii) se, in caso affermativo, ciò comporti annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.; iii) se tale nullità debba essere dedotta con specifico motivo di appello (conversione delle nullità) o sia rilevabile d’ufficio. Lo Studio Legale Bonetti continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda, in particolare gli esiti della rimessione all’Adunanza Plenaria, e fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Per qualsiasi informazione o per valutare l’impatto della pronuncia su singole posizioni, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo e mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultima modifica il Lunedì, 15 Dicembre 2025 11:45
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