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11 Mag

Nuovi accoglimenti del T.A.R. sulla tematica dell'immatricolazione dei laureati o laureandi ad anni successivi al primo nella facoltà di Medicina e Chirurgia In evidenza

Il test di ingresso per la facoltà di Medicina costituisce, da sempre, un duro ostacolo, non solo per i neo diplomati che si accingono ad affrontare per la prima volta il percorso universitario ma anche per quegli studenti, laureati o laureandi in facoltà affini, che hanno già sostenuto plurimi e molteplici esami inseriti anche nel programma di Medicina e Chirurgia.

E’ lampante ed ovvio che tali ultimi soggetti, in virtù della loro pregressa carriera universitaria, abbiano dimostrato in maniera inequivocabile di possedere le conoscenze e le competenze necessarie alla frequenza del corso di Medicina. Non si può contestare, infatti, la circostanza che la loro preparazione sia ben più consolidata ed approfondita rispetto a neo diplomati che per la prima volta si devono confrontare con materie particolarmente tecniche.

Ma ancor di più, riflettendo sull’aleatorietà che caratterizza un test a risposta multipla della durata di due ore, è alquanto inaccettabile il fatto che si tenda a privilegiare tale modalità di accesso, piuttosto che tenere in debita considerazione anni ed anni di studi in materie affini al corso di Medicina certificanti, senza margine di errore e senza percentuali di successo legate al caso, la piena conoscenza, da parte dello studente, di materie oggetto del corso di studi.

Dello stesso avviso sembrerebbero essere i recentissimi provvedimenti emessi dai Tribunali amministrativi regionali nonché l’orientamento del Consiglio di Stato, che in maniera chiara ed inequivocabile hanno condannato le Università ad effettuare un riesame delle posizioni di tutti quei soggetti che nel corso del proprio percorso universitario abbiano conseguito almeno 25 CFU.

Detti provvedimenti ottenuti a seguito dei ricorsi dello studio Bonetti e partners, da sempre difensori dei diritti degli studenti, hanno anche evidenziato come in molti Atenei italiani siano presenti cospicui posti liberi riservati agli extracomunitari e che pertanto non si comprende il motivo per cui non possano essere attribuiti in base a criteri meritocratici a quei soggetti gai laureati o laureandi.

Tra le plurime pronunce del G.A. emblematica appare quella con cui ha di recente ricordato che se la prova stessa è volta ad accertare la ‘predisposizione per le discipline oggetto dei corsi’, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”.

L’orientamento che si sta delineando su questa annosa questione è, quindi, sempre più favorevole a tali studenti che si auspica possano perseguire la loro aspirazione senza dover essere ostacolati dall’agognato test di ingresso.

Emblematici sono i recentissimi provvedimenti di accoglimento dei Tribunali amministrativi regionali rinvenibili ai seguenti link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZXPYAZUOQ6GFDU44EQI62ZA4GQ&;q=

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NKLIYS4EC3F3XJYK5J2UU3PNPY&;q=

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CKJQMGH2ZZGD2655NPRRA2QYC4&;q=