Stampa questa pagina
24 Giu

Magistrati onorari di nuova nomina: impugnazione delibere del consiglio superiore della magistratura

I magistrati onorari di nuova nomina, cd. “orlandini”, sono stati introdotti e disciplinati dal D.lgs. 116/2017 (cd. “Decreto Orlando”) e, pur svolgendo le medesime funzioni giurisdizionali dei magistrati onorari di precedente nomina, sono attualmente sottoposti a un regime giuridico differenziato. Si tratta di una platea composta da circa 1.318 unità, reclutate attraverso le procedure concorsuali del 2018 e del 2023.

La disciplina vigente prevede che il mandato abbia una durata di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni, con la possibilità che, in sede di rinnovo, il Consiglio Superiore della Magistratura proceda alla rideterminazione della durata complessiva del rapporto attraverso la decurtazione dei periodi di servizio già svolti indipendentemente dal periodo di riferimento e dall’attività eseguita. Addirittura numerosi giudici onorari oggi si vedono sottrarre servizio svolto più di 20 anni addietro.

In questo contesto, si registra una fase particolarmente delicata, in cui numerosi magistrati onorari si avvicinano alla scadenza del primo quadriennio di incarico e si troveranno a ricevere, nei prossimi mesi, le relative delibere di rinnovo o di cessazione. Tale fase comporta un elevato rischio di decadenza automatica in assenza di tempestiva impugnazione dei provvedimenti adottati.

Sul piano del contenzioso, si evidenzia che è attualmente pendente un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea promosso dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano, avente ad oggetto proprio la disciplina della magistratura onoraria e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Parallelamente, a livello nazionale, sono già stati instaurati diversi giudizi amministrativi avverso le delibere del CSM, confermando la complessità e l’incertezza del quadro giuridico di riferimento.

Alla luce di tale situazione, si rende necessario adottare una strategia di tutela tempestiva e coordinata. In primo luogo, risulta essenziale procedere all’impugnazione delle delibere del CSM non appena notificate, al fine di evitare che gli effetti delle stesse si consolidino e gli atti amministrativi non diventino definitivi.

Le azioni legali che si prospettano (in collaborazione con il sindacato di categoria UNAGIPA) si articolano principalmente nell’impugnazione individuale delle delibere del CSM dinanzi al TAR, con la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di attivare anche ricorsi collettivi per posizioni omogenee, al fine di ottimizzare costi e tempi del contenzioso.

Tuttavia, trattandosi di atti tra loro distinti, con differenti date di decorrenza, l’impugnazione mediante ricorso collettivo potrebbe esporre a eccezioni preliminari di inammissibilità da parte della controparte perché gli atti impugnati non risultano “identici” (come riporta la giurisprudenza più rigorosa e da noi più volte contestata).

Per tale ragione, si ritiene comunque consigliabile, in via principale, il ricorso allo strumento del ricorso individuale.

Tutti coloro che vorranno ricevere informazioni in merito alle possibili azioni giudiziarie da intentarsi potranno contattare lo studio legale tramite l’indirizzo email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. "> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o all’email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. "> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

 

 

Devi effettuare il login per inviare commenti