Ancora una volta il TAR ha censurato la condotta dell’Ateneo verso gli studenti disabili.
La mancanza di strumenti compensativi e dispensativi necessari al fine di permettere ad uno studente disabile di concorrere in condizioni di parità con gli altri partecipanti ai test selettivi: questa è stata l’irregolarità verificatesi in occasione della prova di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e che, mediante presentazione di un ricorso, è stata denunciata dall’Unione degli Universitari e dall’avvocato dell’UDU, Michele Bonetti.
Infatti, all’istante, affetto da dislessia ovvero difficoltà specifica di apprendimento (DSA), dunque disabile rispetto agli altri concorrenti, in sede di svolgimento dei test per l’immatricolazione alla facoltà predetta, non furono offerti gli strumenti appropriati, che avrebbero dovuto essere garantiti in vista del suo particolare stato, ex art. 5 della L. 170 del 08.10.2010,ex art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 nonché ex art. 11, comma 2, del D.M. 15 giugno 2011.
Tra le misure compensative previste dalla normativa vigente vi era, ad esempio, la fruizione di tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, a seguito di presentazione di regolare domanda presso lo sportello disabili, che il ricorrente provvedeva a depositare nelle citate modalità.
Nonostante la richiesta fosse stata effettuata tempestivamente e secondo i modi di legge, la circostanza predetta non veniva posta in essere. Infatti, il silenzio assoluto, che avrebbe dovuto essere garantito per l’intera durata della prova, è stato disatteso nel momento dell’inizio del tempo aggiuntivo previsto dalle direttive ministeriali per gli studenti affetti da dislessia, a causa dell’enorme confusione e rumore venutisi a creare.
I fatti descritti hanno fortemente penalizzato il candidato, il quale non ha potuto portare a termine la prova e, di conseguenza, gli è stata preclusa la possibilità di accedere alla facoltà di Medicina; in quanto vittima di una condotta integrante violazione degli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost., è chiaro che è illegittima la sua esclusione.
Va notato che, anche negli anni precedenti, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” aveva mancato di conformarsi a direttive analoghe e ciò era stato puntualmente sanzionato dal TAR Lazio (ordinanza n. 6047 del 20/24 dicembre 2007 del TAR Lazio, successivamente confermata in Consiglio di Stato) così come dal Consiglio di Stato tramite diverse sentenze e ordinanze.
Così gravi situazioni, poste in essere a danno di soggetti disabili, non possono che suscitare amarezza ed indurre a rivolgersi alla Magistratura, affinchè difenda, come nel caso di specie, i diritti della peculiare categoria di studenti; si auspica, comunque, che il loro status non venga più pregiudicato da fatti del genere.