Carissimi,
a seguito di una serie di Vostre richieste di delucidazioni lo studio legale ritiene di condividere le seguenti brevi osservazioni, precisando che trattasi di meri rilievi di natura giuridica che esulano dai mandati conferiti e che comunque trattasi di osservazioni che richiedono da parte Vostra una valutazione personale alla luce del lungo percorso che abbiamo iniziato anni addietro dopo la vittoria con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che fece inserire tutti i diplomati magistrali in II fascia, riconoscendo anche la validità abilitante del medesimo titolo, e da cui ebbe inizio la nota campagna per l’inserimento nelle GAE.
A differenza di quanto ritenuto dal Miur con una mera nota priva di qualunque valore cogente per i Giudici che dovranno decidere sulla corretta interpretazione delle norme, a nostro modo di vedere l’eventuale ottenimento del ruolo da GAE, in quanto con riserva, non fa venir meno l’ammissione nelle altre graduatorie se non, anche in tal caso, con riserva legata allo scioglimento della precedente riserva. Del resto, sempre a differenza di quanto sostiene il Miur, ci pare che non si possa prescindere nell’interpretazione della normativa dalla circostanza per cui tutti i ricorrenti entrati di ruolo con riserva, superando il periodo di prova, abbiano partecipato e siano inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario senza problemi; dunque a maggior ragione al fine di evitare una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, anche sub specie di disparità di trattamento, si impone una lettura costituzionalmente orientata della normativa.
Su questo, non a caso la nota del Ministero tace del tutto.
Il fatto che il Ministero ritenga che nel silenzio della Legge anche l’accettazione del ruolo con riserva dia vita alla cancellazione dalla graduatoria, a nostro modo di vedere, prova l’opposto.
Al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Ministero, il codice civile e quello di procedura prevedono espressamente talune ipotesi per le quali non è ammissibile una rinuncia condizionata (ad esempio in materia testamentaria e, ancora, in caso di rinuncia all’azione giudiziale proposta), senza evidentemente contemplare quella che ci occupa.
Conformemente al principio, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, dunque, non v’è alcun ostacolo per ammettere la rinuncia con riserva dei ricorrenti alla permanenza nella graduatoria del concorso straordinario in ipotesi di superamento del c.d. periodo di prova. Riserva che verrebbe sciolta in positivo o negativo all’esito della fase giudiziale sull’ammissione in Gae.
Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal MI, se esiste un’ammissione con riserva del candidato ordinata dal G.A. cui dover dare ottemperanza non si riesce a comprendere perché dovrebbe negarsi l’esistenza e la possibilità di riottenere l’inserimento in graduatoria a seguito dello scioglimento negativo della riserva, anche in quanto il ruolo è stato ottenuto con riserva a seguito di un provvedimento cautelare, ovvero un provvedimento non definitivo. Quindi non può non rilevarsi come, al limite, una diversa interpretazione della normativa, favorevole al depennamento dalle graduatorie - quali quelle del concorso straordinario - potrebbe al massimo avere senso solo qualora entrambi gli inserimenti (nelle GAE e nelle graduatorie del concorso straordinario) fossero definitivi, situazione diversa da quella a noi segnalata. Viceversa, se il merito dei giudizi fosse poi negativo si dovrebbe ottenere il reinserimento nella graduatoria del concorso straordinario.
Diversamente opinando vi sarebbe una palese disparità di trattamento con chi ha già accettato il ruolo da GAE (ed ha superato l’anno di prova) ed è inserito nelle Graduatorie del concorso straordinario prima della nuova Legge, non riuscendo a rintracciarsi la ragione per cui si dovrebbe offrire una maggiore tutela ai soggetti che hanno accettato il ruolo con riserva prima (rispetto a quelli dopo) della norma sopravvenuta.
Il fatto stesso che il concorso straordinario fosse aperto anche ai soggetti di ruolo con riserva induce a ritenere che quella sopra proposta sia l'unica interpretazione costituzionalmente orientata.
Anche il dettato letterale tra l'altro, si presta ad includere anche il concorso straordinario; il problema, quindi, a chi scrive, non è tanto giuridico ma concerne l'attuazione e l’interpretazione che vi ha dato il Ministero dell'Istruzione strumentalizzando la vicenda come più volte ha fatto in passato (ad esempio, addirittura depennando prima del merito i diplomati magistrale).
Non resta dunque se il Ministero insiste su questa via nonostante i superiori rilievi, che impugnare tale nota innanzi all’Ag competente in ipotesi di cancellazione dalla graduatoria del concorso straordinario. Ove, tuttavia, si volesse rinunciare al ruolo da GAE (o anche a prenderlo posticipando l'anno di prova), è scontato che non vi sarebbero conseguenze sulla graduatoria del concorso straordinario.
Tuttavia come legali non possiamo che occuparci della legittimità o meno della vicenda, avanzando poi tutte le più opportune azioni nella fase patologica che eventualmente verrà posta in essere. Manderemo sul punto le nostre osservazioni al Ministero affinché tutto ciò non venga posto in essere.
È evidente che l’accettazione del ruolo, che nel vostro caso de facto sarebbe con riserva, non da oggi, ma ormai da tre anni poiché sono intervenute ben due Plenarie negative, è a rischio revoca. Ma ciò non è una novità o l’esito di un inaspettato orientamento dinanzi al Tar del Lazio, ma scaturisce dalla prima Plenaria, poi successivamente anche confermata.
Pertanto riteniamo che l’accettazione o meno del ruolo sia una scelta personale da valutare, come sempre e a prescindere, con molta attenzione anche per l’impegno da affrontare per il superamento dell’anno di prova e per la possibilità di revoca giudiziale.
Oltretutto, e ci venga concessa una considerazione extragiuridica, il singolo ricorrente può a quanto pare anche accettare il ruolo e poi decidere successivamente prima del superamento dell’anno di prova.
In poche parole sono talmente tanti i profili di illegittimità che non si non può pensare che da questa situazione non scaturiscano ulteriori ricorsi e non può escludersi che il Ministero non fornisca, pertanto, chiarimenti nel senso sopra prospettato.