“Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente di scegliere la propria sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità comunicate ai soggetti in posizione deteriore in data 1 giugno 2020 e, in particolare, una delle sedi della Provincia di Messina”
Siffatta pronuncia di accoglimento, pone sotto i riflettori una vicenda che, purtroppo, è stata subita da numerosi docenti, imbrigliati in un meccanismo di “assegnazione sedi” che sovente, ha visto l’attribuzione delle sedi optate da candidati meglio gradati a soggetti sotto gradati, in aperta violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art 97 cost.), che dovrebbero permeare di sé qualsivoglia azione amministrativa, ma ancor più da vicino – se vogliamo – della lex specialis di concorso, “giacché” – ricorda l’Avv. Santi Delia name founder di Bonetti & Delia- “il principio meritocratico, messo da canto in ipotesi come quella che oggi ci occupa, è cardine di tutte le graduatorie così come insegna la giurisprudenza in materia”.
Anche nell’ipotesi in cui, per qualunque, ragione l’Amministrazione dovesse appurare la sopravvenienza di nuovi posti, è sempre onere di quest’ultima render noto l’aggiornamento e la modifica dell’elenco delle sedi originariamente inserite nel bando agli interessati onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito.
Ed invece, per quanto abbiamo appurato nell’ambito di un contenzioso che ha visto lo studio impegnato in diverse sedi d’Italia, decine di insegnanti si sono visti sopravanzare da altri colleghi assegnati a sedi maggiormente ambite sol perché, sopravvenute di qualche giorno o mese, rispetto all’originaria attribuzione a candidati in possesso di un punteggio inferiore.
“Il provvedimento giudiziale in epigrafe consentirà dunque alla Docente destinataria dell’odierno accoglimento, di veder premiato il proprio merito”, chiosa l’Avv. Delia, che chiarisce come “in tema di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso, la P.A. non ha alcun potere discrezionale di gestione dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come ha mostrato di ritenere anche in occasione del presente contenzioso, credenza scardinata anche in occasione del succitato pronunciamento. L’ assegnazione – invero – costituisce atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, regolato dal bando e dai principi costituzionali.”