Con sentenza n. 327 pubblicata in data 8 gennaio 2024, il Tar del Lazio, Sez. III Bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dallo studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si dibatteva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A1.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondati ben tre motivi del ricorso con cui veniva impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali espressi dalla commissione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione compiuti dalla stessa commissione.
La terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto legittime le censure proposte nel ricorso. La sentenza in commento ha evidenziato la contraddittorietà del giudizio sul riconoscimento dei titoli, nonché l’erronea valutazione della commissione che non considera il criterio correttamente, limitandosi ad una valutazione che non tiene conto del conseguimento dei premi nella sua interezza. Oltrettuto, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche individuati dal bando ministeriale (coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale dei prodotti, qualità dei lavori anche a livello internazionale, continuità e rilevanza per il settore concorsuale) devono essere tutti oggetto di corretta e analitica valutazione da parte delle Commissioni, unitamente al possesso dei titoli e del positivo grado di impatto della produzione scientifica ai sensi dei c.d. indicatori.
Interessante è il giudizio espresso in sentenza sulla contestazione della valutazione delle pubblicazioni. Il ricorrente è stato ritenuto non idoneo alla abilitazione scientifica nazionale richiesta a causa dell’esame negativo delle pubblicazioni di cui all’art. 7 d.M. n. 120/2016. Risulta pertanto insufficiente la motivazione a supporto di tale giudizio compiuta dalla commissione. Si tratta infatti di un giudizio troppo sintetico nonché superficiale nel valutare correttamente le monografie presentate dal candidato.
La commissione è stata dunque censurata per avere disatteso il principio dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni. Per giurisprudenza costante, infatti, nell’ambito delle procedure ASN, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico. Nel caso in esame tale valutazione analitica è assente. Pertanto non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso del nostro ricorrente, annullando gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione di rivalutare il candidato con una nuova commissione esaminatrice in diversa composizione.