Il TAR - Lazio si pronuncia sulla nota questione del Concorso Dirigenti Scolastici con la sentenza n. 8655/2019 pubblicata in data 2 luglio 2019 che si rimette in allegato.
Il vizio accolto concerne la Seduta Plenaria del 25 gennaio del 2019 dove l’organo tecnico si era riunito anche con i componenti delle sottocommissioni. Il TAR - Lazio ha accolto il motivo di ricorso presente in tutti i nostri ricorsi individuali e collettivi; i termini di scadenza per l’impugnazione degli atti mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ancora non sono scaduti ed è possibile aderire ancora entro il 10 luglio.
Vi rimettiamo, dunque, il seguente link le cui istruzioni vanno seguite pedissequamente:
http://avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/per-la-scuola-e-per-i-presidi/1950-dirigenti-scolastici-corso-concorso-per-titoli-ed-esami-2019-aperte-le-adesioni-al-ricorso-straordinario-al-pdr-per-la-partecipazione-alla-prova-orale
Per il TAR - Lazio, nella seduta plenaria del 25 gennaio da noi impugnata, ove venivano definiti i criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove e attribuzione dei punteggi, figuravano componenti che versavano in condizioni di incompatibilità e in conflitto di interessi e che, quindi, non sarebbero potuti essere destinatari di alcuna nomina.
Lo stesso Organo giudicante menziona specificatamente membri delle commissioni n. 11 12 e 18 che, in alcuni casi, avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso. L’illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni poiché concerne direttamente e indirettamente i criteri di valutazione definiti da un organo illegittimamente formato.
Considerando anche l’intervenuta sanatoria per i Dirigenti Scolastici con la cd. buona scuola (cfr. L. 107/2015, art. 1, commi 87,88,89,90 di cui al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg) per i soggetti che avevano spiegato ricorso vincendo il medesimo, Vi invitiamo nell’attuale situazione di incertezza ad impugnare gli atti di causa.
Di seguito Vi rimettiamo le FAQ (domande frequenti) relative alla materia di cui in oggetto.
Sulla base di quale motivo il T.A.R. ha accolto? Il TAR ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale abbiamo dedotto l'illegittima composizione del Comitato tecnico integrato con i Presidenti delle Sottocommissioni per incompatibilità di taluno tra essi. In particolare 3 membri, pur incompatibili, si erano frattanto dimessi e dunque non hanno partecipato rendendo ininfluente la loro posizione di incompatibilità . Altri 3, invece, tutti tra i Presidenti di sottocommissione, facendo parte attiva della Commissione in seduta Plenaria al momento di creazione dei criteri, hanno inficiato il funzionamento dell'organo. Il T.A.R. per giustificare tale principio cita una recente sentenza patrocinata dal nostro studio evidenziando che il Collegio deve agire nella totalità dei suoi membri "talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte".
Quando verrà trattato il mio ricorso? Alcuni dei nostri ricorsi sono stati già trattati alla stessa udienza del 2/7/2019. Proprio in quanto contengono tale motivo accolto dal T.A.R., il Collegio ha imposto l'integrazione del contraddittorio al fine di chiamare in giudizio tutti i vincitori del concorso e, comunque, gli ammessi alla prova orale. Ove tale motivo non fosse stato presente, avendo il TAR rigettato nella stessa sentenza gli altri motivi (su anonimato, etcc.), non si sarebbe disposto tale adempimento in quanto inutile. Altri verranno trattati all'udienza del 16 luglio, dell'1 agosto e del 2 settembre.
Cosa significa che il concorso è annullato in toto? Vanno rifatte anche le prove preselettive? Il T.A.R., nella parte motiva, scrive testualmente "il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione". In dipositivo, tuttavia, chiarisce di "annulla(re) i provvedimenti impugnati". In nessun ricorso, come è ovvio, sono impugnati i provvedimenti inerenti la prova preselettiva ragion per cui l'annullamento è limitato alla prova scritta ed alla prova orale che dovranno essere ripetute.
Quando avverrà la ripetizione della prova? Il Ministero ha annunciato appello con richiesta di sospensione immediata degli effetti della sentenza al fine di consentire il completamento delle prove orali e l'assunzione dei vincitori. Il Consiglio di Stato, dunque, verosimilmente nei prossimi giorni, dovrà valutare se sospendere o meno la decisione nell'attesa di una sentenza definitiva. E' possibile che il Consiglio di Stato, in questa fase annunciata di urgenza, a Commissioni per le prove orali in corso, consenta di completare la procedura e finanche di far sottoscrivere, seppur con riserva, ai vincitori i relativi contratti. La sentenza definitiva potrebbe giungere entro il 2019. Difficilmente, dunque, la ripetizione della prova potrà avvenire prima della decisione definitiva del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato potrà solo accogliere o rigettare l'appello del Ministero? Limitatamente a questa prima sentenza si. Il T.A.R., tuttavia, nelle prossime udienze, potrebbe valutare, accogliendoli o rigettandoli, altri profili e motivi di ricorso che non sono stati trattati nella sentenza del 2 luglio. Il Consiglio di Stato, inoltre, dovrà anche valutare la correttezza della motivazione del T.A.R. con riguardo ai motivi di ricorso rigettati che, dunque, verosimilmente, chi ha perso riproporrà .