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Aree di interesse » Scuola e Università » TAR PALERMO: REGOLARI LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO. LEGITTIMA L’ELEZIONE DEL CANDIDATO DELLA LISTA UDU PALERMO - INTESA UNIVERSITARIA - RUM RETE UNIVERSITARIA MEDITERRANEA - FORO - ALPHAOMEGA - REAZIONE
25 Mar

TAR PALERMO: REGOLARI LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO. LEGITTIMA L’ELEZIONE DEL CANDIDATO DELLA LISTA UDU PALERMO - INTESA UNIVERSITARIA - RUM RETE UNIVERSITARIA MEDITERRANEA - FORO - ALPHAOMEGA - REAZIONE In evidenza

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TAR PALERMO: REGOLARI LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO. LEGITTIMA L’ELEZIONE DEL CANDIDATO DELLA LISTA UDU PALERMO - INTESA UNIVERSITARIA - RUM RETE UNIVERSITARIA MEDITERRANEA - FORO - ALPHAOMEGA - REAZIONE

In data 16/03/2022 il TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia ha rilasciato la sentenza definitiva in merito al ricorso presentato da alcuni dei candidati al Senato Accademico alle elezioni dei rappresentanti degli studenti 2021 nei confronti della lista presentata al Senato Accademico dalle associazioni “Udu Palermo - Intesa Universitaria - Rum Rete Universitaria Mediterranea - Foro - Alphaomega - Reazione”.

Nel ricorso, veniva richiesto al Tar di annullare i risultati delle scorse elezioni degli organi superiori in quanto, a detta del contraddittorio, la presentazione della lista “Udu Palermo - Intesa Universitaria - Rum Rete Universitaria Mediterranea - Foro - Alphaomega - Reazione” non rispettava il regolamento elettorale.

Il TAR si è dunque pronunciato contrario alle richieste avanzate In quanto le motivazioni del contraddittorio sono risultate insufficienti a determinare una violazione del suddetto regolamento.

La sentenza spiega infatti come Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siano infondati in quanto il Collegio reputa che anche alla presentazione delle liste elettorali studentesche tramite procedura informatica, così quale è quella di specie, vanno applicati i principi espressi dal consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale a favore della tollerabilità del ritardo qualora: i presentatori all'orario previsto si trovino nella sede indicata e che la documentazione sia completa, lo scostamento dell’orario sia minimo, elementi che non sono stati oggetto di contestazione, e ciò tanto allo scopo di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale.

“La vittoria di questo ricorso conferma quanto si importante la rappresentanza all’interno dell’Università – dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore di Ateneo dell’UDU Palermo – l’UDU Palermo porta avanti da anni progetti di rappresentanza che portano risultati per tutte le studentesse e gli studenti, non siamo interessati a diatribe insensate come confermato dalla sentenza del TAR. Ci dispiace constatare però come altre realtà di rappresentanza studentesca, le quali dovrebbero avere a cuore il valore della rappresentanza e la pluralità della stessa, abbiano presentato ricorso e perseverato nell’azione legale anche successivamente al rigetto in via cautelare da parte del Tar.

“Il TAR Sicilia ha ripristinato la legalità” a parlare è l’Avvocato dell’U.D.U., Michele Bonetti, “garantendo la Democrazia e la partecipazione nell’elezione universitaria per il Senato Accademico dell’Ateneo palermitano. La pronuncia, considerando gli importanti diritti costituzionali violati, scende immediatamente nel merito senza affrontare le plurime eccezioni preliminari” prosegue l’Avv. Michele Bonetti. “Anche dal punto di vista giuridico, la sentenza pone un importante principio che varrà per il futuro per tutte le elezioni telematiche che già stanno prendendo piede in diverse democrazie e che vengono così sempre più assimilate giuridicamente a quelle fisiche. Po Difatti il TAR sancisce il principio per cui si equipara il momento in cui, nell’elezione telematica, il presentatore della lista accede al portale telematico, al momento in cui, nell’elezione “tipica” in presenza, il presentatore della lista accede presso la Casa Comunale. Come, quindi accade per le elezioni in presenza, non rileva tanto il momento di conclusione dell’intero iter di presentazione della lista, bensì il momento di accesso al portale/Casa Comunale”.

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