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Focus » TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI
10 Gen

TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI In evidenza

  • Scritto da  Claudia Palladino
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TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI

I titoli conseguiti con riserva processuale all’esito di percorsi universitari sono pienamente validi ed è “irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo”.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8601/2019, ha definitivamente accolto l’appello proposto dai ricorrenti che avevano ottenuto l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per il conseguimento della specializzazione sul sostegno in forza di un provvedimento cautelare.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti - founder dello studio legale Bonetti Delia - “con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato apre nuovi scenari in merito alla piena validità dei percorsi accademici ed universitari, giunti al termine o svolti in maniera parziale, riconoscendo l’irreversibilità degli effetti prodotti in costanza di un provvedimento cautelare”.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, in tal modo, estende ai titoli universitari il principio sancito dall’art. 4 comma 2 della L. 168/2005 in materia di abilitazioni professionali precisando che l’effetto prodotto dalla norma discende direttamente dall’acquisizione del titolo, a prescindere dal fatto che questo sia rilasciato o meno con riserva di definizione del procedimento nel merito.

Si amplia, dunque, la giurisprudenza formatasi sulla valenza degli esami di maturità e di abilitazione professionale a tutti gli esami propriamente detti, anche di natura universitaria, tutelando non solo l’affidamento del privato che si è sottoposto con profitto alle prove d’esame ma anche, più in generale, gli effetti dell’azione amministrativa.

Ma vi è di più.

Nella sentenza in parola il Consiglio di Stato argomenta ulteriormente sui percorsi universitari in corso e non ancora completati, precisando che “la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti”.

Ultima modifica il Venerdì, 10 Gennaio 2020 09:21
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