Con la recente ordinanza n.269/2020, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ordinando così l’immediato reinserimento di un giovane studente universitario nella graduatoria nazionale del corso di laurea in Medicina Veterinaria.
Il ricorrente dopo aver affrontato con successo il test d’ingresso era risultato assegnato presso l’ateneo ambito a seguito del primo scorrimento della graduatoria; nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e del bando di ateneo, aveva dunque proceduto ad inoltrare regolare domanda di immatricolazione, nel rispetto altresì del termine di 4 giorni ivi indicato.
Ciononostante il giovane studente aveva visto rigettata la propria istanza di immatricolazione e con essa, la possibilità di coltivare la propria aspirazione formativa e professionale.
In maniera del tutto illegittima l’università resistente aveva infatti ritenuto che il ricorrente, non avendo provveduto anche al pagamento della prima rata delle tasse universitarie entro il termine di 4 giorni, andava considerato come “rinunciatario”, con conseguente cancellazione dalla graduatoria nazionale.
Impugnato il diniego all’immatricolazione, il TAR del Lazio emanava l’ordinanza in commento con cui, dichiarata preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato, veniva altresì chiarito: “né il bando dell’Università, né il presupposto del d.m. n. 277 del 28 marzo 2019 stabilisce che i candidati assegnati debbano procedere entro il predetto termine di quattro giorni anche al pagamento della prima rata delle tasse universitaria”.
La pronuncia in parola ha pertanto ordinato all’Amministrazione resistente, l’immediato reinserimento del ricorrente nella graduatoria nazionale.
L’ordinanza del Tar Lazio assume grande valore nella misura in cui ha condannato l’illegittima condotta dell’Amministrazione, la quale, respingendo l’istanza di immatricolazione sulla base di una mera irregolarità - per di più nemmeno menzionata come motivo di esclusione dalla normativa posta a disciplina della materia – ha chiaramente violato il principio del merito e dell’uguaglianza sostanziale.
Trattasi di un’altra fondamentale vittoria ottenuta dallo studio legale a tutela del diritto allo studio; diritto allo studio che, come nella vicenda appena narrata, rischia di essere continuamente ed irragionevolmente pregiudicato da condotte ingiuste ed illegittime dall’Amministrazione.