Come noto, il rimedio dell’assegnazione temporanea, così come disciplinato dall’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di accedere ad una particolare forma di mobilità che consente il ricongiungimento del genitore al figlio minore di tre anni, lì dove è situata la sede di servizio in cui lavora l’altro genitore.
Tale regime, preordinato alla tutela del nucleo familiare, trova applicazione per tutti i dipendenti pubblici ed è espressamente applicabile anche agli insegnanti a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini della domanda di mobilità, si richiede che il dipendente pubblico risulti titolare di un contratto a tempo indeterminato, che il minore a suo carico abbia meno di 3 anni e che sussista altresì un posto vacante, nella stessa posizione contributiva, nella sede presso cui si chiede l’assegnazione.
Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha recentemente patrocinato la richiesta di assegnazione temporanea in favore di una docente, neomamma di un bambino di 3 anni e con sede di servizio a diversi chilometri di distanza dal luogo di residenza della propria famiglia, ottenendo da parte dell’Amministrazione il riconoscimento dell’istanza di assegnazione temporanea, ricorrendo nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dalla legge.
A parere dell’Avvocato Michele Bonetti “l’istituto dell’assegnazione temporanea è volto a tutelare il valore dell’unità familiare, nonché il diritto di ciascun genitore a vedersi riconosciuta la possibilità di svolgere le proprie funzioni genitoriali e di prestare le cure che si richiedono in presenza di minori in tenera età. Siamo pertanto ben lieti che l’Amministrazione abbia inteso addivenire all’accoglimento della nostra richiesta”.